Che cos'è
La riscossione coattiva riguarda le somme non pagate derivanti da qualsiasi atto, provvedimento amministrativo o atto di natura privatistica (verbali, accertamenti, ingiunzioni, fatture, ecc…).
Per somme non riscosse si intendono: quelle tributarie (ICI, IMU, TASI e ICP), quelle patrimoniali (per esempio COSAP), finanche quelle derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada e dalle sanzioni amministrative per le violazioni al regolamento di polizia urbana.
Come funziona
Il Comune trasferisce al concessionario le partite non riscosse.
Ai sensi del D.L. n. 248/2007 articolo 36, comma 2, la riscossione coattiva potrà essere effettuata mediante ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n.639/1910 seguendo anche le disposizioni del Titolo II del D.P.R. n. 602/73. Si applicheranno, pertanto, le regole e le tempistiche previste nel medesimo decreto D.L. n. 248/2007, articolo 36, comma 2, nel rispetto delle seguenti procedure:
• notificazione della cartella entro sei mesi dalla consegna della lista di carico;
• presentazione della certificazione di inesigibilità entro 18 mesi dalla consegna della lista di carico.
Il concessionario