Informazioni
Nuova IMU 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con più precisione dettagli legati al calcolo dell'imposta.
Scadenze 2025
Il versamento deve essere effettuato entro le seguenti scadenze:
- acconto lunedì 16 giugno 2025
- saldo lunedì 16 dicembre 2025
- in alternativa, unica soluzione entro il 16 giugno 2025
Aliquote
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 19.12.2024 sono state approvate le nuove aliquote IMU anno 2025.
Prospetto Ministeriale: Aliquote IMU
Tasso di interesse
Variazione tasso di interesse legale 2025
A decorrere dal 1° gennaio 2025 la misura del saggio degli interessi legali è scesa al 2% annuo (articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 dicembre 2024) rispetto al tasso fissato per l'anno 2024 che era pari al 2,5%.
Esenzioni IMU
Sono esenti dall'imposta le seguenti casistiche:
- immobili adibiti ad abitazione principale (immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) non di lusso (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (un solo immobile per ogni categoria C/2, C/6, C/7);
- immobili assimilati ad abitazione principale:
- (fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali - D.M. 22/04/2008
- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- immobili occupati abusivamente, con apposita denuncia all'Autorità giudiziaria o per i quali sia iniziata azione giudiziaria penale per l'occupazione abusiva; è necessario presentare comunicazione al Comune;
- terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatore diretto o IAP;
- immobili degli enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali (è necessario presentare Dichiarazione IMU ENC);
- immobili ad uso culturale (musei, biblioteche, etc...);
- immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze;
- gli immobili di proprietà della Santa Sede;
- immobili dell'Accademia dei Lincei, anche se non direttamente utilizzati per le sue finalità istituzionali (art, 1 commi 639 e 640, Legge 29 dicembre 2022, n. 197);
- fabbricati del gruppo E (immobili a destinazione particolare) categorie da E/1 a E/9;
Riforma del sistema sanzionatorio
Il Decreto Legislativo 14 giugno 2024 , n. 87, ha stabilito che le violazioni commesse dal 1° settembre il ravvedimento operoso si basano sulla sanzione minima ridotta al 25% (dal 30%).
Dal 1° settembre 2024 la sanzione del ravvedimento operoso è applicata nelle seguenti misure:
- 0,083% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
- 1,25% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
- 1,39% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;
- 3,125% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
- 3,572% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati successivamente alla data precedente.
- 4,17% (1/6 della sanzione minima) in presenza di comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Per le violazioni precedenti al 1° settembre 2024 si continua ad applicare la sanzione minima del 30% declinata in base alle regole del ravvedimento operoso, ovvero:
- 0,1% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
- 1,5% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
- 1,67% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;
- 3,75% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
- 4,29% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati entro due anni dalla scadenza.
- 5% (1/6 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati oltre due anni dalla scadenza.