Descrizione
La dichiarazione di residenza va effettuata presentando al Comune di nuova residenza il modello ministeriale, sotto riportato, compilato e firmato dal dichiarante e da tutti i componenti maggiorenni della famiglia. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del dichiarante e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al dichiarante.
Come fare
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche con i previsti allegati in uno dei seguenti modi:
- Presentazione diretta allo sportello: Ufficio Anagrafe, Via Pralongo n. 3, 31050 Monastier di Treviso
- Lunedì: 09.00 - 13.00
- Mercoledì: 09.00 - 13.00
- Giovedì: 09.00 - 13.00 / 16.00 - 18.30
- Venerdì: 09.00 - 13.00
- Sabato: 09.00 - 12.00 (ultimo sabato del mese)
Le dichiarazioni di residenza vengono ricevute fino a 30 minuti prima dell’orario di chiusura.
- Invio a mezzo raccomandata all'indirizzo: Comune di Monastier di Treviso - Ufficio Anagrafe, Via Pralongo n. 3, 31050 Monastier di Treviso
- Per via telematica:
- a mezzo posta elettronica semplice esclusivamente all'indirizzo: demografici@comune.monastier.tv.it;
- a mezzo PEC (posta elettronica certificata) del dichiarante esclusivamente all'indirizzo: segreteria.comune.monastier.tv@pecveneto.it.
La trasmissione telematica della dichiarazione e dei suoi allegati è consentita ad una delle seguenti condizioni:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Cosa serve
Alla dichiarazione di residenza deve essere inoltre allegata, a seconda dei casi, anche la documentazione specificata negli allegati A e B sotto riportati.
Per dichiarazioni non corrispondenti al vero, saranno applicati gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, ovvero:
- la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione;
- il rilievo penale della dichiarazione mendace;
- l'Ufficiale d'Anagrafe effettuerà apposita segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
Si invita pertanto a verificare la correttezza dei dati indicati nel modello prima di presentarlo all'Ufficio Anagrafe.
Cosa si ottiene
Lotta all'occupazione abusiva di immobili.
Nuove norme relative all’iscrizione anagrafiche.
L'art. 5 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 (convertito nella legge 23 maggio 2014, n. 80) prevede che «chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile stesso e gli atti emessi in violazione a tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge».
In attuazione di questa norma il Ministero dell'Interno, con circolare 14 del 6 agosto 2014, ha previsto che, al momento della dichiarazione anagrafica, il richiedente fornisca le informazioni relative al titolo di occupazione dell’immobile (proprietà, affitto, usufrutto...).
Esempi di titoli di occupazione dell’immobile sono il contratto di acquisto per la proprietà, il contratto di locazione registrato all'Agenzia delle Entrate per l'affitto, ecc...
In mancanza di tali informazioni non sarà in nessun caso possibile procedere all'iscrizione anagrafica.