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Assegno di Maternità dei Comuni

L'Assegno di Maternità dei Comuni (ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001) è un contributo economico che l'INPS, su concessione del Comune di residenza, eroga alle madri per la nascita di uno o più figli.

A chi è rivolto

  • Possono farne richiesta le cittadine italiane, comunitarie e le cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno, che non beneficiano e non beneficeranno di alcuna indennità di maternità da parte dell'INPS o di altro Ente Previdenziale nei 5 mesi di astensione obbligatoria dal lavoro (quindi essere casalinghe o disoccupate) oppure aver usufruito - sempre nei 5 mesi di astensione obbligatoria dal lavoro - di una copertura previdenziale inferiore all'importo totale dell'Assegno di Maternità dei Comuni, in modo da ricevere, attraverso il Comune di residenza, la quota differenziale;
  • che non hanno presentato domanda per l'Assegno di Maternità a carico dello Stato di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 151/2001, per lo stesso evento;
  • che sono residenti in Italia al momento del parto o dell'ingresso in famiglia del minore in adozione o in affidamento preaddotivo;
  • che fanno parte di un nucleo familiare con un I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) pari o inferiore al limite annuale previsto dalla legge: € 16.954,95, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti. Per composizione familiare diversa il limite di reddito varia in proporzione.

Descrizione

L'Assegno di Maternità dei Comuni (ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001) è un contributo economico che l'INPS, su concessione del Comune di residenza, eroga alle madri per la nascita di uno o più figli. Il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purchè il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell'adozione o dell'affidamento (oppure i 18 anni in caso di adozione o affidamento internazionale). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato. Viene concesso per un massimo di cinque mensilità. L'importo mensile e i requisiti economici per l'accesso al beneficio vengono rivalutati ogni anno dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con proprio provvedimento, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT. L'Assegno è determinato con riferimento alla misura mensile vigente alla data del parto o dell'ingresso in famiglia del minore. Per gli eventi verificatisi nel 2016 è stato stabilito in € 338,89 l'importo mensile, per un massimo di cinque mensilità, per un importo totale di € 1.694,45, se spettante nella misura intera. In caso di parto gemellare (o plurigemellare) oppure in caso di adozione o affidamenti plurimi, l'importo dell'Assegno è proporzionale al numero dei figli nati o dei minori in adozione o affidamento preadottivo. L'INPS provvede al pagamento dell'Assegno in un'unica soluzione.

Come fare

La domanda va presentata su apposito modulo fornito dall’Ufficio presso il Comune di residenza.

La domanda va presentata entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio o, in caso di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, dal momento dell’ingresso del minore nella propria famiglia anagrafica.

I documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:

  • fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
  • fotocopia della carta di soggiorno.

Per qualsiasi informazione rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune o ai CAAF convenzionati per il calcolo dell'ISEE.

Cosa si ottiene

Assegno di Maternità dei Comuni.

Ultima modifica: mercoledì, 28 febbraio 2024

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